Ergastolo in Italia: sono 1890 i detenuti a fine pena mai

Le persone che beneficiano di misure alternative alla detenzione sono 49.437

In Italia l’ergastolo rappresenta la sanzione penale più grave prevista dall’ordinamento. Secondo i dati diffusi dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, al 31 dicembre 2024 erano 1.890 le persone detenute con una condanna all’ergastolo nelle carceri italiane. Di queste, 143 risultavano essere di nazionalità straniera, corrispondenti a circa il 7,6% del totale.

Spesso si sente dire “fine pena mai” al posto di ergastolo. Ma c’è differenza? No, nessuna. “Fine pena mai” è la formula che compare nei fascicoli personali dei detenuti condannati all’ergastolo. Non si tratta di un termine giuridico, ma di una dicitura amministrativa che indica l’assenza di una data di fine pena. Questa locuzione, però, comunica in modo più immediato l’idea di una condanna che, salvo eccezioni, non ha un termine.

Ergastolo: le percentuali sulla pena più lunga

Secondo la serie storica pubblicata nel XX Rapporto di Antigone, al 31 dicembre 2023 le persone condannate all’ergastolo rappresentavano il 4,2% della popolazione detenuta. Una quota in lieve calo rispetto agli anni precedenti: nel 2022 la percentuale era del 4,6%, nel 2021 del 4,8%, nel 2020 del 4,9%, mentre nel 2019 si attestava al 4,3%. La presenza di ergastolani in carcere, seppur numericamente contenuta, rimane stabile nel tempo, segnalando la persistenza di una quota di detenuti privi di prospettiva di fine pena.

Nel 2023 la fascia più ampia riguardava invece i detenuti con una pena residua tra 1 e 3 anni (34%), seguiti da quelli con pene tra 3 e 5 anni (20,7%) e fino a 1 anno (17,3%). Percentuali progressivamente più basse riguardavano le pene da 5 a 10 anni (16,6%), da 10 a 20 anni (6,1%) e oltre 20 anni (1,1%).

Quali sono i reati puniti con l’ergastolo

L’ergastolo in Italia è una pena che viene applicata quasi esclusivamente per reati di estrema gravità. In cima all’elenco ci sono gli omicidi volontari, in particolare quelli commessi con premeditazione o aggravanti particolari. Un altro ambito in cui si ricorre spesso alla condanna a vita è quello della criminalità organizzata: l’associazione mafiosa, gli omicidi mafiosi e i reati connessi vengono spesso puniti con l’ergastolo, soprattutto quando rientrano in contesti di particolare allarme sociale. La pena è inoltre prevista per fattispecie come il sequestro di persona con esito mortale, la strage e alcuni reati di terrorismo.

Ergastolo ordinario ed ergastolo ostativo: quali differenze

In Italia esistono due tipi di ergastolo: ordinario e ostativo. L’ergastolo ordinario permette, dopo un certo numero di anni, di accedere a benefici come i permessi premio o la libertà condizionale. L’ergastolo ostativo, invece, nega automaticamente questi benefici a chi ha commesso reati particolarmente gravi, come quelli di stampo mafioso o terroristico, a meno che non decida di collaborare con la giustizia.

Ergastolo e regime del 41 bis

Una parte significativa degli ergastolani italiani sconta la pena proprio all’interno del  41-bis: secondo il XX Rapporto Antigone al 31 dicembre 2023, erano 733 i detenuti sottoposti al regime speciale del 41-bis, distribuiti in 12 istituti penitenziari italiani. Questo regime è pensato per impedire che i detenuti mantengano contatti con l’esterno e continuino ad avere un ruolo operativo all’interno delle organizzazioni criminali, imponendo forti restrizioni su corrispondenza, colloqui e socialità. In molti casi, quindi, l’ergastolo viene scontato in condizioni di massima rigidità, che ne accentuano ulteriormente il carattere afflittivo.

Il regime prevede forti restrizioni: isolamento, sorveglianza rafforzata, limitazioni nei colloqui con i familiari, nella corrispondenza e nella socialità. Il decreto che lo dispone è firmato dal Ministro della Giustizia, che ha anche il potere di prorogarlo ogni due anni se ritiene che persistano le condizioni di pericolosità. Nel tempo, il 41-bis è stato oggetto di critiche da parte di organizzazioni per i diritti umani, soprattutto per l’impatto che può avere sulla salute mentale dei detenuti quando applicato per lunghi periodi.

ergastolo Italia

L’ergastolo e la possibilità della libertà condizionale

In Italia l’ergastolo è una pena formalmente perpetua, ma la legge consente – in presenza di determinate condizioni – la possibilità di accedere alla libertà condizionale dopo 26 anni di detenzione effettiva. Questo beneficio, tuttavia, riguarda solo una minoranza dei condannati, persone che, in linea teorica, potrebbero uscire dal carcere dopo 26 anni, se hanno mantenuto una buona condotta e non sono considerate socialmente pericolose.

Una persona però può essere condannata a più ergastoli se riconosciuta colpevole di reati distinti, ciascuno dei quali prevede la pena perpetua. Tuttavia, anche in presenza di più condanne, la pena resta formalmente una sola. La differenza riguarda le implicazioni penitenziarie: l’accumulo di ergastoli può rendere più difficile l’accesso a benefici come i permessi premio o la libertà condizionale, poiché il percorso rieducativo viene valutato sull’insieme delle condanne. In sostanza, non si prolunga il tempo da scontare, ma aumenta la rigidità del trattamento.

Non solo libertà condizionale, le altre misure premiali

La libertà condizionale non è una scarcerazione automatica. È un periodo di prova che può durare fino a cinque anni, durante i quali l’ex detenuto deve rispettare una serie di obblighi, tra cui la dimora in un determinato luogo, il divieto di frequentare persone con precedenti penali e l’obbligo di lavorare o svolgere attività socialmente utili. Se in questo periodo non commette nuovi reati, la pena viene considerata estinta. In caso contrario, si rientra in carcere per completare l’ergastolo. È un istituto pensato per verificare sul campo il percorso di rieducazione, ed è previsto dall’articolo 176 del codice penale.

Oltre alla libertà condizionale, il sistema penitenziario italiano prevede altre misure premiali per i condannati all’ergastolo, ma solo per chi non è sottoposto al regime ostativo. Una di queste è il permesso premio, che può essere concesso dopo 10 anni di detenzione e consente brevi uscite dal carcere, fino a un massimo di 45 giorni all’anno. Un’altra misura è la semilibertà, accessibile dopo 20 anni, che permette al detenuto di lavorare o partecipare ad attività all’esterno durante il giorno, rientrando in carcere la sera. Entrambe richiedono una valutazione positiva del percorso rieducativo.

Misure alternativa alla detenzione: quanti ne beneficiano

Secondo i numeri del Ministero della Giustizia, al 15 maggio 2024 erano 49.437 le persone in misura alternativa alla detenzione – cioè in affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare o semilibertà. Si tratta di strumenti previsti per scontare la pena fuori dal carcere, ma solo dopo una condanna definitiva. Un dato spesso confuso con quello più ampio relativo alle persone in carico agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (Uepe), che sempre al 15 maggio 2025 si attesta a 99.700. Questo numero, però, include anche chi è sottoposto a misure di comunità – come la messa alla prova, i lavori di pubblica utilità o le pene sostitutive – che non sempre derivano da una condanna penale.